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La quota di contributo posta a carico del lavoratore è trattenuta dal datore dì lavoro all'atto del pagamento della retribuzione. I contributi sono versati alla Cassa dal datore di lavoro, tanto per la quota a suo carico quanto per la quota posta a carico del lavo« ra toro, non più. tardi del quinto giorno delle scadenze periodìehe dello paglie agli operai, o nei termini cho saranno stabiliti dal Consiglio di A-itnlnlstrazione della Cassa. Art.3 « II datore dì lavoro è tenuto a mattare gratuitamente a siaione della .lutua 1 locali ed il personale amministrativo necessario per il regolare funzionamento dell1 Isti tato^- eìie, però, conserva autono* mia amministrativa. di MALATTIA Art-9 = L'inscritto alla Cassa,colpito da malattia ha diritto ad una indennità giornaliera nella misura indicata al seguente art.10,qualora concorrano le seguenti condizioni: a) che la malattia sia di durata non inferiore aitottì&0giorni e sia * tale da rendere I1inscritto,a giudizio del competente ufficio medico » di Cassa,Inabile.permanentemente o temporaneamente,alle sue normali prestazioni di lavoro; ì>) che l'inscritto abbia,precedentemente al giorno della sua malattia versato alla Cassa l'importo di diciotto contributi settimanali. Agli effetti della condizione di cui sopra, si cumula al periodo di contribuzione alla Cassa quello decorso presso altre Casse mutue malattia;
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