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Art. 18 - Se in conseguenza della malattia,l'Ascritto è ricoverato in case di cura gratuitamente, viene a cessare per l'insc,-itto il diritto al« la indennità stabilità dall'art.9 del presente Statuto. Soltanto ae vi siano dei famigliar! viventi a carico del lavoratore, la Cassa corrispon= derà ai famigliar! stessi un sussidio giornaliero pari a due quinti della indennità stabilita per il caso di malattia. Art» 19 * In caso di epidemia l'Amministrazione della Cassa avrà la facci» tà di modificare temporaneamente la durata del periodo indeniszabile, l'am montare delle indennità e di «manare tutte le norrae atte ad assicurare il "buon funzionamento della Mutua. Art, 20 - In sede di approvazione del bilancio preventivo o quando se ne presenti la necessità, il Consiglio d'Amministrazione della Cassa stabi- lirà se e in quale misura e con quali modalità potranno essere concessi a^li inscritti i "benefici di crai alla lettera e) dell'art. 3 riguardan- ti le cure negli speciali stabilimenti sanitari ivi indicati o la con» cessione di sussidi straordinari. Art. 21 » II servizio medico, agli effetti dell'accertamento dello stato di malattia, è svolto direttamente da guesta a mezzo di un proprio medi* oo o di sanitari da essa deglgnati. Le modalità relative all'organizzazione ed allo svolgimento del ser« vizio medico sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Art. àt » Salvo la eccezioni di cui all'art, 24, soltanto i certificati del medico della Gassa o del sanitario da essa designato, con a;; solita esclusione .di sLualunque altro messo di prova» sono validi a comprovare
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