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STATUTO PROVVISORIO • BELLA CASSA 1CJTCTA PARITETICA IHTSEIA COHTRO LE MALATTIE A FAVORE PEOLI OPERAI OCCUPATI PRESSO Là SOCIETÀ' IUHIEEE e FONDERIE di ZIHCO " VIEILLS MQJJTAGH5E " « {Sezione di Gorno). Art. 1 = In a jplicazlone della XIYIII massima della Carta del Lavoro, e con riserva della stipulazione dello Statuto definitivo non appena sarà eoncor= dato il Contratto Colletivo di lavoro per gli operai addetti all'Industria Mineraria iella Provincia di Bergamo, è costituita una Cassa Mutua Interna contro i risalii provenienti da malattie non eausate da infortunio sular lavoro coperto da assicurazione a favore degli operai occupati presso la Società Miniere e Fonderie di Zinco "Yieille Montagne" (Sezione di Gorno). Essa assume la denominazione di Cassa wlutua Paritetica Interna con= tro le malattie a favore degli operai occupati corae sopra. Art. 2 = La Cassa ha la sua sede ledale in &orno presso la Società suddet= ta e presso di essa gli inscritti eleggono, a tutti gli effetti, il proprio domicilio. Art. 3 = La Cassa ha per scopo di : a) corrispondere agli iscritti, in caso di malattia, una indennità giornaliera (alla donna anche in caso di parto, previa deduzione, però, del sussidio eventualmente percepito in base al R. 2. Leg- ge 13 marzo 19^9, n. 850, sulla tutela delle operaie ed impiega* te durante losstato di gravidanza e puerperio); b) erogare a favore del coniuge dell'inscritto, e,in mancanza di esso
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