Tanto per sconfessare le amministrazioni locali che hanno frettolosamente e sospettosissimamente aderito alla privatizzazioni ecco la il testo della proposta di legge sulla ri-pubblicizzazione del servizio idrico:
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE CONCERNENTE: PRINCIPI PER LA
TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE E DISPOSIZIONI PER
LA RIPUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO
Articolo 1 (Finalità)
1. La presente legge, ai sensi dell’art. 117, lettere m) ed s), della
Costituzione, detta i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e
governato il patrimonio idrico nazionale.
2. La presente legge si prefigge l’obiettivo di favorire la definizione
di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell’acqua,
in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.
Articolo 2 (Principi generali)
1. L’acqua è un bene naturale e un diritto umano universale. La
disponibilità e l’accesso individuale e collettivo all’acqua potabile
sono garantiti in quanto diritti inalienabili ed inviolabili della
persona.
2. L’acqua è un bene finito, indispensabile all’esistenza di tutti gli
esseri viventi. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche
e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed
utilizzata secondo criteri di solidarietà.
Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i
diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio
ambientale. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al
rinnovo delle risorse per non pregiudicare il
patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna
e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri
idrogeologici.
3. L’uso dell’acqua per l’alimentazione e l’igiene umana è prioritario
rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o
sotterraneo. Come tale, deve essere sempre garantito, anche attraverso
politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità
e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità
della risorsa. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è
sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il
consumo umano.
4. L’uso dell’acqua per l’agricoltura e l’alimentazione animale è
prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al
comma 3.
5. Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati a mezzo di un
contatore a norma UE fornito dall’autorità competente e installato a
cura dell’utilizzatore secondo i criteri stabiliti dall’autorità stessa.
Articolo 3 (Principi relativi alla tutela e alla pianificazione)
1. Per ogni bacino idrografico viene predisposto un bilancio idrico
entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge. Il bilancio
idrico viene recepito negli atti e negli strumenti di pianificazione
concernenti la gestione dell’acqua e del territorio e deve essere
aggiornato periodicamente.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, sentita la
Conferenza Stato-Regioni, individua per decreto l’autorità responsabile
per la redazione e l’approvazione dei bilanci idrici di bacino e i
relativi criteri per la loro redazione secondo i principi contenuti
nella Direttiva 60/2000/CE al fine di assicurare :
a)il diritto all’acqua;
b) l’equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del
patrimonio idrico;
c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla
naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il
mantenimento di biocenosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi
di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli
ecosistemi acquatici naturali.
3. Al fine di favorire la partecipazione democratica, lo Stato e gli
enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione
quanto previsto dall’articolo 14 della Direttiva 2000/60 CE su
“informazione e consultazione pubblica”.
4. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve
essere vincolato al rispetto delle priorità, così come stabilite
all’articolo 2, commi 3 e 4, e alla definizione del bilancio idrico di
bacino, corredato da una pianificazione delle destinazioni d’uso delle
risorse idriche.
5. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il
soddisfacimento del diritto all’acqua, il rilascio o il rinnovo di
concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del
recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi
ambientali e relativi alle risorse soddisfacendo in particolare il
principio “chi inquina paga”, così come previsto dall’articolo 9 della
Direttiva 2000/60 CE , fermo restando quanto stabilito all’articolo 8
della presente legge. Per esigenze ambientali o sociali gli Enti
preposti alla pianificazione della gestione dell’acqua possono comunque
disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo
dell’acqua anche in presenza di remunerazione dell’intero costo.
6. In assenza di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono
essere rilasciate nuove concessioni e quelle esistenti devono essere
sottoposte a revisione annuale.
7. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite
“destinabili all’uso umano”, non devono di norma essere utilizzate per
usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano
presenti altre risorse idriche, nel qual caso l’ammontare del relativo
canone di concessione è decuplicato.
8. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il
raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro
l’anno 2015 come previsto dalla Direttiva 60/2000/CE attraverso:
* il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;
* l’uso corretto e razionale delle acque;
* l’uso corretto e razionale del territorio.
9. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli
usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall’autorità
competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è
verificata l’esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al
corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di
alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione
delle acque non prelevate.
10. I piani d’ambito di cui all’articolo 149 del d. lgs. n. 152 del 3
aprile 2006 devono essere aggiornati adeguandoli ai principi della
presente legge e alle indicazioni degli specifici strumenti
pianificatori di cui ai commi precedenti.
11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova
concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di
sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all’uso potabile
può essere rilasciata, se in contrasto con quanto previsto nel presente
articolo.
Articolo 4 (Principi relativi alla gestione del servizio idrico)
1. In considerazione dell’esigenza di tutelare il pubblico interesse
allo svolgimento di un servizio essenziale, con situazione di monopolio
naturale (art. 43 Costituzione), il servizio idrico integrato è da
considerarsi servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.
2. La gestione del servizio idrico integrato è sottratta al principio
della libera concorrenza, è realizzata senza finalità lucrative,
persegue finalità di carattere sociale e ambientale, ed è finanziata
attraverso meccanismi di fiscalità generale e specifica e meccanismi
tariffari.
3. Il presente articolo impegna il Governo italiano all’interno di
qualsiasi Trattato o Accordo internazionale.
Articolo 5 (Governo pubblico del ciclo integrato dell’acqua)
1. Al fine di salvaguardare l’unitarietà e la qualità del servizio, la
gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato, così
come definito dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre
infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico
integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile
per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti
locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al
regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell’art. 822 del codice
civile e ad essi si applica la disposizione dell’art. 824 del codice
civile. Essi, pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo
di destinazione ad uso pubblico.
3. La gestione e l’erogazione del servizio idrico integrato non possono
essere separate e possono essere affidate esclusivamente ad enti di
diritto pubblico.
Articolo 6 (Ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico
integrato - decadenza delle forme di gestione - fase transitoria)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono
possibili acquisizioni di quote azionarie di società di gestione del
servizio idrico integrato.
2. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in
concessione a terzi in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge, se non decadute per contratto, decadono alla medesima
data.
3. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a
capitale misto pubblico-privato in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge, se non decadute per contratto, avviano il processo
di trasformazione - previo recesso del settore acqua e scorporo del ramo
d’azienda relativo, in caso di gestione di una pluralità di servizi - in
società a capitale interamente pubblico. Detto processo deve completarsi
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le società risultanti dal processo di trasformazione di cui al comma
3 possono operare alle seguenti vincolanti condizioni :
a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo;
b) esercizio della propria attività in via esclusiva nel servizio
affidato;
c) obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti
analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta;
d) obbligo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro tre anni
dalla data di costituzione.
5. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a
capitale interamente pubblico in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge, se non decadute per contratto, completano il
processo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le forme di gestione del servizio idrico di cui al comma 5, che
rispettano le condizioni vincolanti di cui al comma 4, lettere a), b), e
c), il termine di cui al comma 5 è prorogabile fino a un massimo di
sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente
articolo, il Governo esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla
legge.
8. Con decreto dei ministri competenti da emanare entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono definiti i criteri e le modalità alle quali le Regioni e
gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del
servizio e la qualità dello stesso durante la fase transitoria di cui al
presente articolo, assicurando la trasparenza e la partecipazione dei
lavoratori e dei cittadini ai relativi controlli.
Articolo 7 (Istituzione del Fondo Nazionale per la ripubblicizzazione
del servizio idrico integrato)
1. Al fine di attuare i processi di trasferimento di gestione di cui
all’articolo 6, è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio il Fondo Nazionale per la ripubblicizzazione del
servizio
idrico integrato. Il Fondo Nazionale è alimentato dalle risorse
finanziarie di cui all’articolo 12.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo emana un apposito regolamento per disciplinare le
modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.
Articolo 8 (Finanziamento del servizio idrico integrato)
1. Il servizio idrico integrato è finanziato attraverso la fiscalità
generale e specifica e la tariffa.
2. I finanziamenti reperiti attraverso il ricorso alla fiscalità
generale sono destinati a coprire parte dei costi di investimento e i
costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito, come
definito all’articolo 9, comma 3. Ad essi vanno destinate risorse come
stabilito all’articolo 12.
Articolo 9 (Finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la
tariffa )
1. Con apposito decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce il metodo
per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato per
tutti gli usi dell’acqua, nel rispetto di quanto contenuto nel presente
articolo.
2. Si definisce uso domestico ogni utilizzo d’acqua atto ad assicurare
il fabbisogno individuale per l’alimentazione e l’igiene personale. La
tariffa per l’uso domestico deve coprire i costi ordinari di esercizio
del servizio idrico integrato ad eccezione del quantitativo minimo
vitale garantito, di cui al comma 3.
3. L’erogazione giornaliera per l’alimentazione e l’igiene umana,
considerata diritto umano e quantitativo minimo vitale garantito è pari
a 50 litri per persona. E’ gratuita e coperta dalla fiscalità generale.
4. L’erogazione del quantitativo minimo vitale garantito non può essere
sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad
installare apposito meccanismo limitatore dell’erogazione, idoneo a
garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri
al giorno per persona.
5. Per le fasce di consumo domestico superiori a 50 litri giornalieri
per persona, le normative regionali dovranno individuare fasce
tariffarie articolate per scaglioni di consumo tenendo conto :
a) del reddito individuale; b) della composizione del nucleo familiare;
c) della quantità dell’acqua erogata; d) dell’esigenza di
razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi.
6. Le normative regionali dovranno inoltre definire tetti di consumo
individuale, comunque non superiori a 300 litri giornalieri per
abitante, oltre i quali l’utilizzo dell’acqua è assimilato all’uso
commerciale; di conseguenza la tariffa è commisurata a tale uso e
l’erogazione dell’acqua è regolata secondo i principi di cui
all’articolo 2.
7. Le tariffe per tutti gli usi devono essere definite tenendo conto dei
principi di cui all’articolo 9 della Direttiva 2000/60 CE e devono
contemplare, con eccezione per l’uso domestico, una componente
aggiuntiva di costo per compensare :
a) la copertura parziale dei costi di investimento; b) le attività di
depurazione o di riqualificazione ambientale necessarie per compensare
l’impatto delle attività per cui viene concesso l’uso dell’acqua; c) la
copertura dei costi relativi alle attività di
prevenzione e controllo.
Articolo 10 (Governo partecipativo del servizio idrico integrato)
1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del
servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia
partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle
decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e
gestione ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del
territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di
indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l’esercizio
di questo diritto.
2. Ai sensi dell’articolo 8 d.lgs. 267/2000, gli strumenti di democrazia
partecipativa di cui al comma 1 devono essere disciplinati negli Statuti
dei Comuni.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Governo definisce la Carta Nazionale del Servizio Idrico Integrato,
al fine di riconoscere il diritto all’acqua, come definito all’articolo
9, comma 3, e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del
servizio idrico integrato. La Carta Nazionale del Servizio Idrico
Integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza
sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali
sanzioni applicabili.
Articolo 11 (Fondo Nazionale di solidarietà internazionale)
1. Al fine di favorire l’accesso all’acqua potabile per tutti gli
abitanti del pianeta, e di contribuire alla costituzione di una
fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito il Fondo
Nazionale di solidarietà internazionale da destinare a progetti di
sostegno all’accesso all’acqua, gestiti attraverso forme di cooperazione
decentrata e partecipata dalle comunità locali dei paesi di erogazione e
dei paesi di destinazione, con l’esclusione di qualsivoglia profitto o
interesse privatistico.
2. Il Fondo si avvale, fra le altre, delle seguenti risorse :
a) prelievo in tariffa di 1 centesimo di Euro per metro cubo di acqua
erogata a cura del gestore del servizio idrico integrato; b) prelievo
fiscale nazionale di 1 centesimo di Euro per ogni bottiglia di acqua
minerale commercializzata.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo emana un apposito regolamento per disciplinare le
modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.
Articolo 12 (Disposizione finanziaria)
1. La copertura finanziaria della presente legge, per quanto attiene
alla fiscalità generale, di cui all’articolo 8, comma2, e al Fondo
Nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, di
cui all’articolo 7, comma 1, è garantita attraverso :
a) la destinazione, in sede di approvazione della Legge Finanziaria, di
una quota annuale di risorse non inferiore al 5% delle somme destinate
nell’anno finanziario 2005 alle spese militari, prevedendo per queste
ultime una riduzione corrispondente;
b) la destinazione di una quota parte, pari a 2 miliardi di Euro/ anno,
delle risorse derivanti dalla lotta all’elusione e all’evasione fiscale;
c) la destinazione dei fondi derivanti dalle sanzioni emesse in
violazione delle leggi di tutela del patrimonio idrico;
d) la destinazione di una quota parte, non inferiore al 10%, dell’I.V.A.
applicata sul commercio delle acque minerali;
e) l’allocazione di una quota annuale delle risorse derivanti
dall’introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale
sulla produzione e l’uso di sostanze chimiche inquinanti per l’ambiente
idrico;
2. Il Governo è delegato a adottare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di
definizione della tassa di scopo di cui al comma 1, lettera e .
3. Le risorse destinate dagli Enti Locali al finanziamento del servizio
idrico integrato, secondo le modalità di cui alla presente legge, non
rientrano nei calcoli previsti dal patto di stabilità interno previsto
dalla Legge Finanziaria annuale.
Articolo 13 (Abrogazione)
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente
legge.